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Provincia Autonoma di Trento - Punto informativo

 
01/10/2020

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 9595/2020

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO

GENERALE DEL RICORSO:
T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 6451/2020.

2. NOME DEI RICORRENTI:
Cosetta Perotti, Felicine Magne Mbogne, Mariaserena Scaravilli, Erik De Bortoli,,rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:
4. Ministero della Salute, Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Lombardia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano non costituiti in giudizio;Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, c.so Vannucci, 30 -Palazzo Ajo';Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli 5;Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

5. Nei confronti di Alessandra Rulli non costituito in giudizio;

6. Estremi degli atti impugnati e petitum: l'annullamento - dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto;- della graduatoria riservata regionale della Regione Veneto, nella parte in cui i ricorrenti sono collocati oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale trien-nio 2019/2022 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Veneto con riferimento al bando per l'am-missione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata;- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”;- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante “Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applica-zione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”;- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere del Ministero della Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019, nonché gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

7. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione artt. 23, 24 e 25 D. lgs. 368/1999. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006. Irragionevolezza, arbitrarietà, carenza di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Contraddizione tra atti della p.a..
In particolare viene denunciato il sottodimensionamento dei posti da destinarsi alle graduatorie riservate per i candidati soprannumerari senza borsa, che le Regioni in sede di Conferenza hanno deciso di ridurre drasticamente rispetto alle previsioni del Ministero della Salute, contenute nella relazione tecnica allegata alla norma.
II. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida Regionali In Merito All’attuazione Delle Disposizioni Di Cui All’art. 12 Della Legge 25/06/2019, N. 60 Conversione In Legge, Con Modificazioni, Del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, N. 35, Recante Misure Emergenziali Per Il Servizio Sanitario Della Regione Calabria E Altre Misure Urgenti In Materia Sanitaria. Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. contraddittorietà tra atti della P.A.
Emerge la contraddittorietà tra atti della P.A. e la totale irragionevolezza della delibera del 26.9.2019 della Conferenza delle Regioni qui impugnata anche ove la stessa venga confrontata con le Linee Guida del 25.7.2019 emanate dalla stessa Conferenza delle Regioni, e in cui si legge: “come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, per ciascun corso triennale di riferimento, è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale”.
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/ falsa applicazione del d.lgs. 368/1999 nonché del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Nella citata delibera 19/156/CR6b/C7 di riparto dei posti soprannumerari, le Regioni abbozzano alcune giustificazioni alla propria decisione, ma le stesse risultano ricche di contraddizioni e falle logiche, anzi mettono ancora meglio in evidenza le illogicità e i vizi alla base del ragionamento seguito, tanto che meritano un esame analitico. In sintesi, se da una parte le varie spese citate dalle Regioni non hanno nulla a che vedere con il riparto del fondo di 2.000.000 € per cui è causa, e che è stato specificamente disposto dal Decreto Calabria per i soprannumerari senza borsa, e quindi sono state impropriamente richiamate dalla Conferenza nella delibera con cui sono stati tagliati i posti a bando; d’altra parte le affermazioni della Conferenza hanno ancora una volta natura sostanzialmente confessoria, dimostrando quanto sia viziato il sistema alla base del concorso per cui è causa.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/ falsa applicazione del d.lgs. 368/1999 nonché del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza. Violazione dei principi di economicità, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
La Conferenza delle Regioni, senza alcuna motivazione e alcuna istruttoria, determinava i costi di organizzazione in 1.000 euro annui, in misura quindi superiore anche alle ultime delibere del CIPE, e in particolare – questo è ancor più clamoroso – rispetto ai costi dichiarati per la stessa annualità dei corsi (triennio 2019-2022; che si è visti essere pari a 607 euro annui).
V. Difetto assoluto di attribuzione e/o carenza di potere. violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma, 97, 117, 119 cost. violazione e/o falsa ap-plicazione artt. 23, 24 e 25 d. lgs. 368/1999. violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. violazione e/o falsa applicazione decreto del ministero della salute del 7 marzo 2006. violazione di legge ed eccesso di pote-re per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. contraddizione tra atti della p.a..
Le Regioni si sono arrogate un potere che la legge non gli riconosce. La ripartizione dei posti deliberata dalla Conferenza delle Regioni è nulla perchè viziata da carenza di po-tere e difetto assoluto di attribuzione, in quanto alla Conferenza spettava solo il po-tere di ripartire le risorse, e non invece di determinare il numero di posti, che invece era stato fissato dalla norma stessa e per relationem dalla relazione tecnica.
VI. Violazione e falsa applicazione dei principi della corte costituzionale 1998 n. 383 e dell’art. 3, 4, 32, 33, 34. Contraddittorietà tra più atti della p.a., violazione dell’art. 2 del protocollo n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
Se pure le Regioni avessero effettivamente messo a bando tutti i 2.000 posti soprannumerari previsti dalla relazione tecnica allegata al Decreto Calabria, questi sarebbero stati comunque insufficienti a coprire le effettive vacanze calcolate dalla stessa Conferenza delle Regioni.
VII. Istanza cautelare
Si chiede l’ammissione con riserva ai corsi di Medicina Generale.
VIII. Istanza istruttoria.
Si chiede che venga disposta l’acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, ivi compresi in primis la rendicontazione delle spese organizzative da parte delle Regioni e tutti i documenti e atti prodromici che hanno condotto al calcolo e alla stima dei costi per la formazione e l’organizzazione dei corsi; e inoltre chiede di accedere ai bilanci e agli atti da cui risulti il modo in cui sono state impegnate e verranno esattamente impiegate le risorse stanziate dal Ministero per il finanziamento della formazione dei corsisti soprannumerari ex l. 60/2019 per ciascun corso triennale (spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021).

8. Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria del concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto.

9. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso.

10. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA 9595/2020 IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

 

Napoli, 17.9.2020

Avv. Elio Errichiello

 
 
 
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